IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Con decreto penale di condanna n. 58/1989 Iannece Nicolina e' stata condannata alla pena di L. 2.000.000 di ammenda nonche' alle pene accessorie per il reato di cui all'art. 1, secondo comma, punto 1, della legge n. 516/1982 per fatto accertato in Luino il 9 maggio 1987; a seguito di opposizione la Iannece ha richiesto ex artt. 461, terzo comma, e 438, e segg., il giudizio abbreviato; il g.i.p. presso il locale tribunale ha fissato con decreto del 17 febbraio 1990 il termine del 5 marzo 1990 entro il quale il p.m. in sede avrebbe potuto esprimere il proprio consenso; tale decreto e' stato tempestivamente notificato il 28 febbraio 1990 al p.m.; non avendo il p.m. manifestato il consenso il g.i.p. in sede ha emesso in data 6 aprile 1990 decreto di giudizio immediato ex art. 464, primo comma, del c.p.p. Cio' premesso il tribunale rileva che l'eccezione di incostituzionalita' e' rilevante e non manifestamente infondata. Reputa infatti il collegio che la norma dettata dall'art. 464, primo comma, del c.p.p., secondo la quale la assenza del consenso del p.m. nel termine fissato dal g.i.p. il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato, appare in contrasto con gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, della Costituzione, in quanto: a) realizza una disparita' di trattamento tra imputato per il quale il p.m. abbia eventualmente espresso consenso e quello per il quale abbia omesso, seppure implicitamente, di formularlo; b) la richiesta di rito speciale formulata dall'imputato nell'atto di opposizione viene sottratta ad ogni sindacato del giudice; c) il potere attribuito al p.m. di non esprimere alcun consenso, con le indicate conseguenze, sopprime il potere giurisdizionale del giudice, al quale resta preclusa la possibilita' di applicare la diminuzione di pena abbreviata; d) il semplice silenzio del p.m. costituisce provvedimento implicito di rigetto, sfornito di motivazione, esclude la possibilita' di ogni controllo da parte del giudice su tale provvedimento. Ribadita, pertanto, la rilevanza della questione di costituzionalita', giacche' la disposizione impugnata fa discendere per l'odierna imputata la perdita di benefici connessi all'applicazione del rito abbreviato (non ultimo quello della riduzione della pena) da un mero silenzio rigetto del p.m.